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martedì 8 maggio 2012

MA ANCHE NO!

"Le conseguenze umane dovrebbero far riflettere chi ci ha portati in questo stato" così il Premier Mario Monti. Perfetto.Inequivocabile, nel suo completo blu notte, Monti dimostra di essere perfettamente a proprio agio nei panni del Commissario Tecnico.CT:proprio come in una squadra di calcio.Salvo che, in quest'ultimo caso, i CT,quelli veri, mostrano, in genere, più passione e trasporto verso la squadra che si propongono di portare ad una vittoria. Ma, paragoni calcistici a parte, il Primo Ministro, Prof. Mario Monti è, al tempo stesso, l'incarnazione del tecnocrate, dell'uomo eticamente ineccepibile, nonchè del perfetto monetarista.Triste quel tanto che basta, giusto quel poco(o tanto)che l'economia politica, "scienza triste"per antonomasia, pare suggerire. E, se da un lato è pronto a frenare, con garbo vellutato, le lacrime del Ministro del Lavoro, è assai abile, dall'altro, a deresponsabilizzarsi per le conseguenze devastanti di una politica economica che procede inesorabile, incurante di ogni conseguenza umana. Del resto, nessun problema:a Monti, al quale adesso spetta bere l'amaro calice del Potere, nulla si può obiettare: il Magnifico Rettore della Bocconi non ha mai valutato, nella sua lunga e brillante carriera, quella di sindacalista.

martedì 27 settembre 2011

Lavoro dipendente: cause incompatibili con il periodo di comporto

I recenti orientamenti del Giudice di legittimità hanno disposto in questo senso: "sia le assenze derivanti da malattie aventi un collegamento causale diretto con le mansioni svolte dall'invalido, sia le assenze derivanti da malattie rispetto alle quali le mansioni svolte abbiano solo un ruolo di concausa devono essere escluse da quelle utili per la determinazione del periodo di comporto, tenuto conto sia del diritto del lavoratore - tanto più se invalido - di pretendere, sia, correlativamente, dell'obbligo del datore di lavoro di ricercare una collocazione lavorativa idonea a salvaguardare la salute del dipendente nel rispetto dell'organizzazione aziendale in concreto realizzata dall'imprenditore (arg. ex: Cass. 30 dicembre 2009, n. 27845 cit (così Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 29 agosto 2011, n. 17720 - (174)

mercoledì 13 ottobre 2010

L'ASCOLTO DEL MINORE

ISERNIA, STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO TEMATICHE DIRITTO DEL MINORE E DELLA FAMIGLIA.PROBLEMATICHE DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ED ADOZIONI

LEGALI AD ISERNIA


STUDIO LEGALE ISERNIA AVVOCATO CALVANESE SPECIALIZZATO PROCEDURE MONITORIE ESECUTIVE, DIRITTO FALLIMENTARE, OPPOSIZIONE A CARTELLE ESATTORIALI E SANZIONI CODICE DELLA STRADA VIA XXIV MAGGIO 315-86170 ISERNIA TEL/FAX:0865.415488

DECRETI INGIUNTIVI:UNA NUOVA EMERGENZA?

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martedì 12 ottobre 2010

DECRETO MEDIAZIONE, DAL CNF UN PARERE TECNICO PER MIGLIORARE LA NORMATIVA

Decreto mediazione, dal Cnf un parere tecnico per migliorare la normativa
in data 06.10.2010 Il Consiglio nazionale forense ha inviato all’ufficio legislativo di via Arenula un documento in cui
segnala i passaggi più delicati del decreto ministeriale in corso di predisposizione: occorre più
professionalità per i conciliatori e una procedura “informale”.
ll documento del Cnf segnala, da una parte, l’impatto che sull’avvocatura ha avuto l’entrata
in vigore del dlgs 28/2010 e, dall’altro, constata la “latente sfiducia” della quale lo stesso dlgs ha
fatto oggetto proprio gli avvocati, per esempio mancando di prevedere la necessaria assistenza
tecnica durante il procedimento.
Nel merito, il parere passa in rassegna le istanze avanzate da Cnf e Consigli dell’Ordine, che
sono state disattese nella stesura attuale del dm, chiedendone la revisione.
La figura dei mediatori. Così è per la richiesta di norme di attuazione che garantiscano
competenza e formazione adeguata del conciliatore e una precisa cornice di obblighi deontologici,
laddove il dm prevede semplicemente una laurea triennale o la iscrizione a un ordine o collegio
professionale (compresi quelli che non richiedono il conseguimento di un diploma di laurea).
“Entrambi i requisiti non appaiono idonei a soddisfare gli standard di professionalità auspicabili”
sottolinea il Cnf, che chiede anche di precisare i requisiti della formazione richiesta ai conciliatori.
Sotto il profilo disciplinare, il Cnf suggerisce di eliminare la previsione di una nuova ipotesi
di illecito disciplinare per le violazioni degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previste, che
“esorbiterebbe dalla disciplina di attuazione e invade un campo riservato all’autonomia
deontologica dei Consigli nazionali” e, piuttosto, di investire delle violazioni gli organi competenti.
Il regolamento di procedura. Diverse osservazioni riguardano la disciplina della
procedura, disciplinata dal dm in “maniera puntuale, in netta controtendenza rispetto alla
informalità e alla liberta delle forme tipiche delle Adr”; oltretutto, senza “copertura” della
normativa primaria, che non affida al dm il compito di regolare la procedura; e segnata da
soluzioni “stravaganti”. Così è, per esempio, per la previsione che affida a un mediatore diverso da
quello che ha condotto la mediazione la formulazione di una proposta. Il Cnf rileva “l’assoluta
stravaganza della soluzione rispetto al panorama delle conciliazioni, visto che la nomina di una
terzo finisce con il vanificare l’opera stessa di mediazione, non fondata sulla formulazione di un
giudizio ma sulla ricerca di una soluzione negoziata e discussa con le parti”. Dubbi sono espressi
anche con riferimento alla mediazione per via telematica, ammessa dalla normativa primaria e
negata da quella secondaria.
Indennità e tariffe. Da una parte, evidenzia il documento del Cnf, occorrerebbe estendere la
disciplina del patrocinio a spese dello stato per la parte che intende giovarsi della difesa tecnica così
come quella di prevedere tariffe minime obbligatorie per la copertura delle spese di funzionamento
degli Organismi; in più, fa presente il parere, nulla dice il dm sul riconoscimento del credito di
imposta commisurata all’indennità corrisposta ai mediatore, che potrebbe costituire un volano per il
funzionamento dell’istituto. Quanto alle indennità, il Cnf evidenzia che lo schema di regolamento
“mal interpreta” le previsioni legislative, introducendo rigidità che la normativa primaria non
contempla e che non trovano nessuna ragionevole giustificazione, ben potendo l’Organismo, fermi i
limiti di legge, disciplinare il regime delle indennità secondo modalità più convenienti per le parti.

DECRETI INGIUNTIVI:TRA NUOVE URGENZE E ANTICHI DIRITTI

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione se, da una parte, hanno contribuito a dirimere dubbi e controversie, hanno, dall'altra, contribuito a creare più di un motivo di preoccupazione tra gli operatori del diritto.
Se la chiarezza è spesso motivo di certezza, dall'altro si apre il dilemma sempre presente tra esigenze di celerità e tutela dei diritti.
Quale sarà l'esito della querelle innestata lo deciderà il Tempo.
per ora scadenze, date e urgenze turberanno (è il caso di dirlo?9il sonno di molti avvocati nonchè dei loro assistiti.
C'è solo da augurarsi che la Montagna non partorisca un topolino.

CIRC. 30-C-2010: ACCREDITAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE TRA I SOGGETTI E GLI ENTI ABILITATI A TENERE CORSI DI FORMAZIONE PREVISTI DAL D.M. 23 LUGLIO 2004, N. 222

CIRC. 30-C-2010: ACCREDITAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE TRA I SOGGETTI E GLI ENTI ABILITATI A TENERE CORSI DI FORMAZIONE PREVISTI DAL D.M. 23 LUGLIO 2004, N. 222

DECRETO MEDIAZIONE, DAL CNF UN PARERE TECNICO PER MIGLIORARE LA NORMATIVA

DECRETO MEDIAZIONE, DAL CNF UN PARERE TECNICO PER MIGLIORARE LA NORMATIVA

06/10/2010 - Il Consiglio nazionale forense ha inviato oggi all’ufficio legislativo di via Arenula un documento in cui segnala i passaggi più delicati del decreto ministeriale in corso di predisposizione: occorre più professionalità per i conciliatori e una procedura “informale”.
Roma. Modificare alcuni passaggi del decreto ministeriale della mediazione, per rendere più efficace la normativa.
La richiesta viene dal Consiglio nazionale forense, che ha inviato oggi all’ufficio legislativo di via Arenula un parere tecnico sullo schema di decreto ministeriale destinato a disciplinare procedure e indennità dei procedimenti di mediazione, schema che il ministero della giustizia sta elaborando in questi giorni. Il parere, in uno spirito di collaborazione istituzionale, tende a rendere più efficace la nuova normativa.
Il documento del Cnf segnala, da una parte, l’impatto che sull’avvocatura ha avuto l’entrata in vigore del dlgs 28/2010 e, dall’altro, constata la “latente sfiducia” della quale lo stesso dlgs ha fatto oggetto proprio gli avvocati, per esempio mancando di prevedere la necessaria assistenza tecnica durante il procedimento.
Nel merito, il parere passa in rassegna le istanze avanzate da Cnf e Consigli dell’Ordine, che sono state disattese nella stesura attuale del dm, chiedendone la revisione.
La figura dei mediatori. Così è per la richiesta di norme di attuazione che garantiscano competenza e formazione adeguata del conciliatore e una precisa cornice di obblighi deontologici, laddove il dm prevede semplicemente una laurea triennale o la iscrizione a un ordine o collegio professionale (compresi quelli che non richiedono il conseguimento di un diploma di laurea). “Entrambi i requisiti non appaiono idonei a soddisfare gli standard di professionalità auspicabili” sottolinea il Cnf, che chiede anche di precisare i requisiti della formazione richiesta ai conciliatori.
Sotto il profilo disciplinare, il Cnf suggerisce di eliminare la previsione di una nuova ipotesi di illecito disciplinare per le violazioni degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previste, che “esorbiterebbe dalla disciplina di attuazione e invade un campo riservato all’autonomia deontologica dei Consigli nazionali” e, piuttosto, di investire delle violazioni gli organi competenti.
Il regolamento di procedura. Diverse osservazioni riguardano la disciplina della procedura, disciplinata dal dm in “maniera puntuale, in netta controtendenza rispetto alla informalità e alla liberta delle forme tipiche delle Adr”; oltretutto, senza “copertura” della normativa primaria, che non affida al dm il compito di regolare la procedura; e segnata da soluzioni “stravaganti”. Così è, per esempio, per la previsione che affida a un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione la formulazione di una proposta. Il Cnf rileva “l’assoluta stravaganza della soluzione rispetto al panorama delle conciliazioni, visto che la nomina di una terzo finisce con il vanificare l’opera stessa di mediazione, non fondata sulla formulazione di un giudizio ma sulla ricerca di una soluzione negoziata e discussa con le parti”. Dubbi sono espressi anche con riferimento alla mediazione per via telematica, ammessa dalla normativa primaria e negata da quella secondaria.
Indennità e tariffe.

OPPOSIZIONE A DECRETI INGIUNTIVI: DAL CNF LA RICHIESTA DI UNA LEGGINA URGENTE PER EVITARE LE IMPROCEDIBILITÀ DI MASSA

OPPOSIZIONE A DECRETI INGIUNTIVI: DAL CNF LA RICHIESTA DI UNA LEGGINA URGENTE PER EVITARE LE IMPROCEDIBILITÀ DI MASSA
06/10/2010 - L’Avvocatura chiede un intervento normativo interpretativo dell’articolo 645 del cpc per superare la giurisprudenza capestro delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19246 del 9 settembre scorso)
Roma. Una leggina urgente che impedisca le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l’opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni.
La chiede con fermezza il Consiglio nazionale forense, per superare la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione che sta creando grande scompiglio nella categoria forense, preoccupata dell’effetto “smaltimento” per improcedibilità di migliaia di opposizioni a decreti ingiuntivi.
Ad accendere le preoccupazioni dell’Avvocatura è stata una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ( sent. 19246 del 9 settembre scorso), che pur ribadendo il costante orientamento della Corte, secondo il quale l’abbreviazione dei termini di costituzione dell’opponente consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, ha anche provveduto a una “puntualizzazione”, precisando che l’effetto “automatico” della riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opposto opera per il “solo fatto” che l’opposizione sia stata proposta.
Con la conseguenza, ritenuta devastante dall’Avvocatura, che la tardiva costituzione dell’opponente (oltre il termine di cinque giorni) va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione

DECRETO MEDIAZIONE, DAL CNF UN PARERE TECNICO PER MIGLIORARE LA NORMATIVA

DECRETO MEDIAZIONE, DAL CNF UN PARERE TECNICO PER MIGLIORARE LA NORMATIVA
06/10/2010 - Il Consiglio nazionale forense ha inviato oggi all’ufficio legislativo di via Arenula un documento in cui segnala i passaggi più delicati del decreto ministeriale in corso di predisposizione: occorre più professionalità per i conciliatori e una procedura “informale”.
Roma. Modificare alcuni passaggi del decreto ministeriale della mediazione, per rendere più efficace la normativa.
La richiesta viene dal Consiglio nazionale forense, che ha inviato oggi all’ufficio legislativo di via Arenula un parere tecnico sullo schema di decreto ministeriale destinato a disciplinare procedure e indennità dei procedimenti di mediazione, schema che il ministero della giustizia sta elaborando in questi giorni. Il parere, in uno spirito di collaborazione istituzionale, tende a rendere più efficace la nuova normativa.
Il documento del Cnf segnala, da una parte, l’impatto che sull’avvocatura ha avuto l’entrata in vigore del dlgs 28/2010 e, dall’altro, constata la “latente sfiducia” della quale lo stesso dlgs ha fatto oggetto proprio gli avvocati, per esempio mancando di prevedere la necessaria assistenza tecnica durante il procedimento.
Nel merito, il parere passa in rassegna le istanze avanzate da Cnf e Consigli dell’Ordine, che sono state disattese nella stesura attuale del dm, chiedendone la revisione.
La figura dei mediatori. Così è per la richiesta di norme di attuazione che garantiscano competenza e formazione adeguata del conciliatore e una precisa cornice di obblighi deontologici, laddove il dm prevede semplicemente una laurea triennale o la iscrizione a un ordine o collegio professionale (compresi quelli che non richiedono il conseguimento di un diploma di laurea). “Entrambi i requisiti non appaiono idonei a soddisfare gli standard di professionalità auspicabili” sottolinea il Cnf, che chiede anche di precisare i requisiti della formazione richiesta ai conciliatori.
Sotto il profilo disciplinare, il Cnf suggerisce di eliminare la previsione di una nuova ipotesi di illecito disciplinare per le violazioni degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previste, che “esorbiterebbe dalla disciplina di attuazione e invade un campo riservato all’autonomia deontologica dei Consigli nazionali” e, piuttosto, di investire delle violazioni gli organi competenti.
Il regolamento di procedura. Diverse osservazioni riguardano la disciplina della procedura, disciplinata dal dm in “maniera puntuale, in netta controtendenza rispetto alla informalità e alla liberta delle forme tipiche delle Adr”; oltretutto, senza “copertura” della normativa primaria, che non affida al dm il compito di regolare la procedura; e segnata da soluzioni “stravaganti”. Così è, per esempio, per la previsione che affida a un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione la formulazione di una proposta. Il Cnf rileva “l’assoluta stravaganza della soluzione rispetto al panorama delle conciliazioni, visto che la nomina di una terzo finisce con il vanificare l’opera stessa di mediazione, non fondata sulla formulazione di un giudizio ma sulla ricerca di una soluzione negoziata e discussa con le parti”. Dubbi sono espressi anche con riferimento alla mediazione per via telematica, ammessa dalla normativa primaria e negata da quella secondaria.
Indennità e tariffe.

RICORSO AL PREFETTO AVVERSO CONTRAVVENZIONI: INAPPLICABILE LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

RICORSO AL PREFETTO AVVERSO CONTRAVVENZIONI: INAPPLICABILE LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI
Cassazione, Sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4170

La ratio della legge n. 742 del 1969, che disciplina la detta sospensione e che si riconnette alla necessità della difesa tecnica in giudizio, impongono di riferire l’istituto della sospensione feriale a tutti i termini processuali, relativi alla giurisdizione sia ordinaria che amministrativa, ed anche al termine entro il quale deve essere proposta l’azione giudiziaria (Corte cost., sentenza n. 268 del 1993; ordinanza n. 296 del 1998), ma non consentono di ampliarne l’applicabilità al termine per l’impugnazione dinanzi al prefetto del verbale di contestazione o di accertamento dell’infrazione al codice della strada, il quale non è un termine processuale né è connesso con l’esercizio di un’azione giudiziale, ma attiene ad atti da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo

Cassazione, Sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4170

lunedì 11 ottobre 2010

ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE ANCHE IN CASO DI AVVENUTA NOTIFICA

ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE RILEVA ANCHE IN CASO DI AVVENUTA NOTIFICA.VIOLAZIONE DI LEGGE.

•ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE RILEVA ANCHE IN CASO DI NOTIFICA.VIOLAZIONE DI LEGGE.
Corte Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 15087/2010

Circolazione stradale - Art. 204-bis, 205 e 206 del Codice della Strada - Opposizione a cartella esattoriale - Termini e prescrizione - La circostanza che il Comune dimostri l'avvenuta notificazione del verbale, e quindi l'infondatezza dell'opposizione basata su tale motivo, non impedisce al Giudice del merito di prendere in esame l'eccezione di prescrizione della cartella esattoriale (cinque anni) quando tempestivamente formulata dall'opponente.



La Cassazione accoglie il ricorso avverso sentenza depositata in data 11 gennaio 2006, il Giudice di pace di (****), il quale rigettava l'opposizione proposta da ****. avverso una cartella esattoriale relativa al pagamento della sanzione amministrativa per la violazione del codice della strada di cui al verbale del 21 febbraio 2006, notificata in data 31 maggio 2005.
Il Giudice di pace, per quanto ancora qui rileva, rigettava il motivo di opposizione con il quale l'opponente faceva valere la mancata notificazione del verbale posto a fondamento della cartella esattoriale, rilevando che, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, detto verbale era stato notificato; e tale circostanza faceva venire meno anche l'eccezione di prescrizione.
Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28.
La sentenza impugnata sarebbe del tutto carente di motivazione quanto alla reiezione della eccezione di prescrizione, che avrebbe dovuto essere accolta ove si consideri che l'infrazione risaliva al 21 febbraio 1996, mentre la cartella esattoriale era stata notificata nel maggio 2005.
Il Giudice di pace ha invece ritenuto che l'amministrazione abbia correttamente proceduto alla formazione del ruolo, tenuto conto della mancata opposizione al verbale, che era così divenuto titolo esecutivo.
In realtà, osserva il ricorrente, le argomentazioni svolte dal Giudice di pace non appaiono affatto idonee a fondare il rigetto della eccezione di prescrizione, e risulterebbe altresì violato la L. n. 689 del 1981, art. 28, che, appunto, stabilisce in cinque anni il termine per la prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative.
Il ricorso è fondato nei sensi di seguito esposti.
Occorre innanzitutto premettere che l'opponente ha dedotto dinnanzi al giudice di pace di non avere ricevuto la notificazione del verbale di contestazione, al quale si riferiva la cartella esattoriale opposta. Il ricorrente ha quindi proposto un'opposizione recuperatoria che correttamente è stata trattata e decisa dal Giudice di pace di (OMISSIS) con il rito di cui alla L. n. 689 del 1981.
Tale essendo la domanda proposta, si deve aggiungere che la circostanza che il Comune abbia dimostrato l'avvenuta notificazione del verbale e quindi la infondatezza della opposizione basata su tale motivo, non impediva al Giudice del merito di prendere in esame l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dall'opponente.
Il Giudice di pace ha invece errato nel ritenere che l'avvenuta notificazione del verbale comportasse non solo il rigetto del relativo motivo di opposizione, ma anche il venire meno l'eccezione di prescrizione della cartella impugnata.

giovedì 30 settembre 2010

ACQUE PUBBLICHE: PER LE CONCESSIONI EDILIZIE GIUDICA IL TSAP

Confermata la giurisdizione esclusiva del Tribunale Superiore delle acque Pubbliche in tema di diniego o annullamento di concessioni edilizie situate in prossimità di corsi d'acqua e torrenti.
Così il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con sentenza N. 740/10 del 26 Maggio 2010, in accoglimento di un ricorso in appello, conferma, adeguandosi, ai parametri utilizzati dalla Corte di Cassazione, riconoscendo al TSAP una GIURISDIZIONE ESCLUSIVA per le concessioni edilizie accanto a corsi d’acqua e torrenti- annullameno della concessione edilizia: (Cassazione, SS.UU.ordinanza 8 aprile 2009, n. 8509 e sentenza 17 aprile 2009, n. 9149) hanno statuito che spetta alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche “il ricorso avverso il diniego di rilascio della concessione per la costruzione di un fabbricato sito nelle adiacenze del fiume …, in area da considerare vincolata”.

COMPETENTE IL TSAP PER LE CONCESSIONI ACCANTO A CORSI D'ACQUA

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TSAP:GIURISDIZIONE ESCLUSIVA per concessioni edlilizie accanto a corsi d’acqua e torrenti- annullameno della concessione edilizia:competenza del TSAP per siti di acque e torrenti (Corte di cassazione con pronunce recenti (ordinanza 8 aprile 2009, n. 8509 e sentenza 17 aprile 2009, n. 9149) hanno statuito che spetta alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche “il ricorso avverso il diniego di rilascio della concessione per la costruzione di un fabbricato sito nelle adiacenze del fiume …, in area da considerare vincolata”. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale sentenza N. 740/10 Reg.Dec. il 26 maggio 2010