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venerdì 15 ottobre 2010
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mercoledì 13 ottobre 2010
L'ASCOLTO DEL MINORE
ISERNIA, STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO TEMATICHE DIRITTO DEL MINORE E DELLA FAMIGLIA.PROBLEMATICHE DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ED ADOZIONI
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LEGALI AD ISERNIA
STUDIO LEGALE ISERNIA AVVOCATO CALVANESE SPECIALIZZATO PROCEDURE MONITORIE ESECUTIVE, DIRITTO FALLIMENTARE, OPPOSIZIONE A CARTELLE ESATTORIALI E SANZIONI CODICE DELLA STRADA VIA XXIV MAGGIO 315-86170 ISERNIA TEL/FAX:0865.415488
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martedì 12 ottobre 2010
DECRETO MEDIAZIONE, DAL CNF UN PARERE TECNICO PER MIGLIORARE LA NORMATIVA
Decreto mediazione, dal Cnf un parere tecnico per migliorare la normativa
in data 06.10.2010 Il Consiglio nazionale forense ha inviato all’ufficio legislativo di via Arenula un documento in cui
segnala i passaggi più delicati del decreto ministeriale in corso di predisposizione: occorre più
professionalità per i conciliatori e una procedura “informale”.
ll documento del Cnf segnala, da una parte, l’impatto che sull’avvocatura ha avuto l’entrata
in vigore del dlgs 28/2010 e, dall’altro, constata la “latente sfiducia” della quale lo stesso dlgs ha
fatto oggetto proprio gli avvocati, per esempio mancando di prevedere la necessaria assistenza
tecnica durante il procedimento.
Nel merito, il parere passa in rassegna le istanze avanzate da Cnf e Consigli dell’Ordine, che
sono state disattese nella stesura attuale del dm, chiedendone la revisione.
La figura dei mediatori. Così è per la richiesta di norme di attuazione che garantiscano
competenza e formazione adeguata del conciliatore e una precisa cornice di obblighi deontologici,
laddove il dm prevede semplicemente una laurea triennale o la iscrizione a un ordine o collegio
professionale (compresi quelli che non richiedono il conseguimento di un diploma di laurea).
“Entrambi i requisiti non appaiono idonei a soddisfare gli standard di professionalità auspicabili”
sottolinea il Cnf, che chiede anche di precisare i requisiti della formazione richiesta ai conciliatori.
Sotto il profilo disciplinare, il Cnf suggerisce di eliminare la previsione di una nuova ipotesi
di illecito disciplinare per le violazioni degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previste, che
“esorbiterebbe dalla disciplina di attuazione e invade un campo riservato all’autonomia
deontologica dei Consigli nazionali” e, piuttosto, di investire delle violazioni gli organi competenti.
Il regolamento di procedura. Diverse osservazioni riguardano la disciplina della
procedura, disciplinata dal dm in “maniera puntuale, in netta controtendenza rispetto alla
informalità e alla liberta delle forme tipiche delle Adr”; oltretutto, senza “copertura” della
normativa primaria, che non affida al dm il compito di regolare la procedura; e segnata da
soluzioni “stravaganti”. Così è, per esempio, per la previsione che affida a un mediatore diverso da
quello che ha condotto la mediazione la formulazione di una proposta. Il Cnf rileva “l’assoluta
stravaganza della soluzione rispetto al panorama delle conciliazioni, visto che la nomina di una
terzo finisce con il vanificare l’opera stessa di mediazione, non fondata sulla formulazione di un
giudizio ma sulla ricerca di una soluzione negoziata e discussa con le parti”. Dubbi sono espressi
anche con riferimento alla mediazione per via telematica, ammessa dalla normativa primaria e
negata da quella secondaria.
Indennità e tariffe. Da una parte, evidenzia il documento del Cnf, occorrerebbe estendere la
disciplina del patrocinio a spese dello stato per la parte che intende giovarsi della difesa tecnica così
come quella di prevedere tariffe minime obbligatorie per la copertura delle spese di funzionamento
degli Organismi; in più, fa presente il parere, nulla dice il dm sul riconoscimento del credito di
imposta commisurata all’indennità corrisposta ai mediatore, che potrebbe costituire un volano per il
funzionamento dell’istituto. Quanto alle indennità, il Cnf evidenzia che lo schema di regolamento
“mal interpreta” le previsioni legislative, introducendo rigidità che la normativa primaria non
contempla e che non trovano nessuna ragionevole giustificazione, ben potendo l’Organismo, fermi i
limiti di legge, disciplinare il regime delle indennità secondo modalità più convenienti per le parti.
in data 06.10.2010 Il Consiglio nazionale forense ha inviato all’ufficio legislativo di via Arenula un documento in cui
segnala i passaggi più delicati del decreto ministeriale in corso di predisposizione: occorre più
professionalità per i conciliatori e una procedura “informale”.
ll documento del Cnf segnala, da una parte, l’impatto che sull’avvocatura ha avuto l’entrata
in vigore del dlgs 28/2010 e, dall’altro, constata la “latente sfiducia” della quale lo stesso dlgs ha
fatto oggetto proprio gli avvocati, per esempio mancando di prevedere la necessaria assistenza
tecnica durante il procedimento.
Nel merito, il parere passa in rassegna le istanze avanzate da Cnf e Consigli dell’Ordine, che
sono state disattese nella stesura attuale del dm, chiedendone la revisione.
La figura dei mediatori. Così è per la richiesta di norme di attuazione che garantiscano
competenza e formazione adeguata del conciliatore e una precisa cornice di obblighi deontologici,
laddove il dm prevede semplicemente una laurea triennale o la iscrizione a un ordine o collegio
professionale (compresi quelli che non richiedono il conseguimento di un diploma di laurea).
“Entrambi i requisiti non appaiono idonei a soddisfare gli standard di professionalità auspicabili”
sottolinea il Cnf, che chiede anche di precisare i requisiti della formazione richiesta ai conciliatori.
Sotto il profilo disciplinare, il Cnf suggerisce di eliminare la previsione di una nuova ipotesi
di illecito disciplinare per le violazioni degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previste, che
“esorbiterebbe dalla disciplina di attuazione e invade un campo riservato all’autonomia
deontologica dei Consigli nazionali” e, piuttosto, di investire delle violazioni gli organi competenti.
Il regolamento di procedura. Diverse osservazioni riguardano la disciplina della
procedura, disciplinata dal dm in “maniera puntuale, in netta controtendenza rispetto alla
informalità e alla liberta delle forme tipiche delle Adr”; oltretutto, senza “copertura” della
normativa primaria, che non affida al dm il compito di regolare la procedura; e segnata da
soluzioni “stravaganti”. Così è, per esempio, per la previsione che affida a un mediatore diverso da
quello che ha condotto la mediazione la formulazione di una proposta. Il Cnf rileva “l’assoluta
stravaganza della soluzione rispetto al panorama delle conciliazioni, visto che la nomina di una
terzo finisce con il vanificare l’opera stessa di mediazione, non fondata sulla formulazione di un
giudizio ma sulla ricerca di una soluzione negoziata e discussa con le parti”. Dubbi sono espressi
anche con riferimento alla mediazione per via telematica, ammessa dalla normativa primaria e
negata da quella secondaria.
Indennità e tariffe. Da una parte, evidenzia il documento del Cnf, occorrerebbe estendere la
disciplina del patrocinio a spese dello stato per la parte che intende giovarsi della difesa tecnica così
come quella di prevedere tariffe minime obbligatorie per la copertura delle spese di funzionamento
degli Organismi; in più, fa presente il parere, nulla dice il dm sul riconoscimento del credito di
imposta commisurata all’indennità corrisposta ai mediatore, che potrebbe costituire un volano per il
funzionamento dell’istituto. Quanto alle indennità, il Cnf evidenzia che lo schema di regolamento
“mal interpreta” le previsioni legislative, introducendo rigidità che la normativa primaria non
contempla e che non trovano nessuna ragionevole giustificazione, ben potendo l’Organismo, fermi i
limiti di legge, disciplinare il regime delle indennità secondo modalità più convenienti per le parti.
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DECRETI INGIUNTIVI:TRA NUOVE URGENZE E ANTICHI DIRITTI
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione se, da una parte, hanno contribuito a dirimere dubbi e controversie, hanno, dall'altra, contribuito a creare più di un motivo di preoccupazione tra gli operatori del diritto.
Se la chiarezza è spesso motivo di certezza, dall'altro si apre il dilemma sempre presente tra esigenze di celerità e tutela dei diritti.
Quale sarà l'esito della querelle innestata lo deciderà il Tempo.
per ora scadenze, date e urgenze turberanno (è il caso di dirlo?9il sonno di molti avvocati nonchè dei loro assistiti.
C'è solo da augurarsi che la Montagna non partorisca un topolino.
Se la chiarezza è spesso motivo di certezza, dall'altro si apre il dilemma sempre presente tra esigenze di celerità e tutela dei diritti.
Quale sarà l'esito della querelle innestata lo deciderà il Tempo.
per ora scadenze, date e urgenze turberanno (è il caso di dirlo?9il sonno di molti avvocati nonchè dei loro assistiti.
C'è solo da augurarsi che la Montagna non partorisca un topolino.
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CIRC. 30-C-2010: ACCREDITAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE TRA I SOGGETTI E GLI ENTI ABILITATI A TENERE CORSI DI FORMAZIONE PREVISTI DAL D.M. 23 LUGLIO 2004, N. 222
CIRC. 30-C-2010: ACCREDITAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE TRA I SOGGETTI E GLI ENTI ABILITATI A TENERE CORSI DI FORMAZIONE PREVISTI DAL D.M. 23 LUGLIO 2004, N. 222
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DECRETO MEDIAZIONE, DAL CNF UN PARERE TECNICO PER MIGLIORARE LA NORMATIVA
DECRETO MEDIAZIONE, DAL CNF UN PARERE TECNICO PER MIGLIORARE LA NORMATIVA
06/10/2010 - Il Consiglio nazionale forense ha inviato oggi all’ufficio legislativo di via Arenula un documento in cui segnala i passaggi più delicati del decreto ministeriale in corso di predisposizione: occorre più professionalità per i conciliatori e una procedura “informale”.
Roma. Modificare alcuni passaggi del decreto ministeriale della mediazione, per rendere più efficace la normativa.
La richiesta viene dal Consiglio nazionale forense, che ha inviato oggi all’ufficio legislativo di via Arenula un parere tecnico sullo schema di decreto ministeriale destinato a disciplinare procedure e indennità dei procedimenti di mediazione, schema che il ministero della giustizia sta elaborando in questi giorni. Il parere, in uno spirito di collaborazione istituzionale, tende a rendere più efficace la nuova normativa.
Il documento del Cnf segnala, da una parte, l’impatto che sull’avvocatura ha avuto l’entrata in vigore del dlgs 28/2010 e, dall’altro, constata la “latente sfiducia” della quale lo stesso dlgs ha fatto oggetto proprio gli avvocati, per esempio mancando di prevedere la necessaria assistenza tecnica durante il procedimento.
Nel merito, il parere passa in rassegna le istanze avanzate da Cnf e Consigli dell’Ordine, che sono state disattese nella stesura attuale del dm, chiedendone la revisione.
La figura dei mediatori. Così è per la richiesta di norme di attuazione che garantiscano competenza e formazione adeguata del conciliatore e una precisa cornice di obblighi deontologici, laddove il dm prevede semplicemente una laurea triennale o la iscrizione a un ordine o collegio professionale (compresi quelli che non richiedono il conseguimento di un diploma di laurea). “Entrambi i requisiti non appaiono idonei a soddisfare gli standard di professionalità auspicabili” sottolinea il Cnf, che chiede anche di precisare i requisiti della formazione richiesta ai conciliatori.
Sotto il profilo disciplinare, il Cnf suggerisce di eliminare la previsione di una nuova ipotesi di illecito disciplinare per le violazioni degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previste, che “esorbiterebbe dalla disciplina di attuazione e invade un campo riservato all’autonomia deontologica dei Consigli nazionali” e, piuttosto, di investire delle violazioni gli organi competenti.
Il regolamento di procedura. Diverse osservazioni riguardano la disciplina della procedura, disciplinata dal dm in “maniera puntuale, in netta controtendenza rispetto alla informalità e alla liberta delle forme tipiche delle Adr”; oltretutto, senza “copertura” della normativa primaria, che non affida al dm il compito di regolare la procedura; e segnata da soluzioni “stravaganti”. Così è, per esempio, per la previsione che affida a un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione la formulazione di una proposta. Il Cnf rileva “l’assoluta stravaganza della soluzione rispetto al panorama delle conciliazioni, visto che la nomina di una terzo finisce con il vanificare l’opera stessa di mediazione, non fondata sulla formulazione di un giudizio ma sulla ricerca di una soluzione negoziata e discussa con le parti”. Dubbi sono espressi anche con riferimento alla mediazione per via telematica, ammessa dalla normativa primaria e negata da quella secondaria.
Indennità e tariffe.
06/10/2010 - Il Consiglio nazionale forense ha inviato oggi all’ufficio legislativo di via Arenula un documento in cui segnala i passaggi più delicati del decreto ministeriale in corso di predisposizione: occorre più professionalità per i conciliatori e una procedura “informale”.
Roma. Modificare alcuni passaggi del decreto ministeriale della mediazione, per rendere più efficace la normativa.
La richiesta viene dal Consiglio nazionale forense, che ha inviato oggi all’ufficio legislativo di via Arenula un parere tecnico sullo schema di decreto ministeriale destinato a disciplinare procedure e indennità dei procedimenti di mediazione, schema che il ministero della giustizia sta elaborando in questi giorni. Il parere, in uno spirito di collaborazione istituzionale, tende a rendere più efficace la nuova normativa.
Il documento del Cnf segnala, da una parte, l’impatto che sull’avvocatura ha avuto l’entrata in vigore del dlgs 28/2010 e, dall’altro, constata la “latente sfiducia” della quale lo stesso dlgs ha fatto oggetto proprio gli avvocati, per esempio mancando di prevedere la necessaria assistenza tecnica durante il procedimento.
Nel merito, il parere passa in rassegna le istanze avanzate da Cnf e Consigli dell’Ordine, che sono state disattese nella stesura attuale del dm, chiedendone la revisione.
La figura dei mediatori. Così è per la richiesta di norme di attuazione che garantiscano competenza e formazione adeguata del conciliatore e una precisa cornice di obblighi deontologici, laddove il dm prevede semplicemente una laurea triennale o la iscrizione a un ordine o collegio professionale (compresi quelli che non richiedono il conseguimento di un diploma di laurea). “Entrambi i requisiti non appaiono idonei a soddisfare gli standard di professionalità auspicabili” sottolinea il Cnf, che chiede anche di precisare i requisiti della formazione richiesta ai conciliatori.
Sotto il profilo disciplinare, il Cnf suggerisce di eliminare la previsione di una nuova ipotesi di illecito disciplinare per le violazioni degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previste, che “esorbiterebbe dalla disciplina di attuazione e invade un campo riservato all’autonomia deontologica dei Consigli nazionali” e, piuttosto, di investire delle violazioni gli organi competenti.
Il regolamento di procedura. Diverse osservazioni riguardano la disciplina della procedura, disciplinata dal dm in “maniera puntuale, in netta controtendenza rispetto alla informalità e alla liberta delle forme tipiche delle Adr”; oltretutto, senza “copertura” della normativa primaria, che non affida al dm il compito di regolare la procedura; e segnata da soluzioni “stravaganti”. Così è, per esempio, per la previsione che affida a un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione la formulazione di una proposta. Il Cnf rileva “l’assoluta stravaganza della soluzione rispetto al panorama delle conciliazioni, visto che la nomina di una terzo finisce con il vanificare l’opera stessa di mediazione, non fondata sulla formulazione di un giudizio ma sulla ricerca di una soluzione negoziata e discussa con le parti”. Dubbi sono espressi anche con riferimento alla mediazione per via telematica, ammessa dalla normativa primaria e negata da quella secondaria.
Indennità e tariffe.
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OPPOSIZIONE A DECRETI INGIUNTIVI: DAL CNF LA RICHIESTA DI UNA LEGGINA URGENTE PER EVITARE LE IMPROCEDIBILITÀ DI MASSA
OPPOSIZIONE A DECRETI INGIUNTIVI: DAL CNF LA RICHIESTA DI UNA LEGGINA URGENTE PER EVITARE LE IMPROCEDIBILITÀ DI MASSA
06/10/2010 - L’Avvocatura chiede un intervento normativo interpretativo dell’articolo 645 del cpc per superare la giurisprudenza capestro delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19246 del 9 settembre scorso)
Roma. Una leggina urgente che impedisca le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l’opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni.
La chiede con fermezza il Consiglio nazionale forense, per superare la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione che sta creando grande scompiglio nella categoria forense, preoccupata dell’effetto “smaltimento” per improcedibilità di migliaia di opposizioni a decreti ingiuntivi.
Ad accendere le preoccupazioni dell’Avvocatura è stata una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ( sent. 19246 del 9 settembre scorso), che pur ribadendo il costante orientamento della Corte, secondo il quale l’abbreviazione dei termini di costituzione dell’opponente consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, ha anche provveduto a una “puntualizzazione”, precisando che l’effetto “automatico” della riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opposto opera per il “solo fatto” che l’opposizione sia stata proposta.
Con la conseguenza, ritenuta devastante dall’Avvocatura, che la tardiva costituzione dell’opponente (oltre il termine di cinque giorni) va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione
06/10/2010 - L’Avvocatura chiede un intervento normativo interpretativo dell’articolo 645 del cpc per superare la giurisprudenza capestro delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19246 del 9 settembre scorso)
Roma. Una leggina urgente che impedisca le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l’opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni.
La chiede con fermezza il Consiglio nazionale forense, per superare la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione che sta creando grande scompiglio nella categoria forense, preoccupata dell’effetto “smaltimento” per improcedibilità di migliaia di opposizioni a decreti ingiuntivi.
Ad accendere le preoccupazioni dell’Avvocatura è stata una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ( sent. 19246 del 9 settembre scorso), che pur ribadendo il costante orientamento della Corte, secondo il quale l’abbreviazione dei termini di costituzione dell’opponente consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, ha anche provveduto a una “puntualizzazione”, precisando che l’effetto “automatico” della riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opposto opera per il “solo fatto” che l’opposizione sia stata proposta.
Con la conseguenza, ritenuta devastante dall’Avvocatura, che la tardiva costituzione dell’opponente (oltre il termine di cinque giorni) va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione
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DECRETO MEDIAZIONE, DAL CNF UN PARERE TECNICO PER MIGLIORARE LA NORMATIVA
DECRETO MEDIAZIONE, DAL CNF UN PARERE TECNICO PER MIGLIORARE LA NORMATIVA
06/10/2010 - Il Consiglio nazionale forense ha inviato oggi all’ufficio legislativo di via Arenula un documento in cui segnala i passaggi più delicati del decreto ministeriale in corso di predisposizione: occorre più professionalità per i conciliatori e una procedura “informale”.
Roma. Modificare alcuni passaggi del decreto ministeriale della mediazione, per rendere più efficace la normativa.
La richiesta viene dal Consiglio nazionale forense, che ha inviato oggi all’ufficio legislativo di via Arenula un parere tecnico sullo schema di decreto ministeriale destinato a disciplinare procedure e indennità dei procedimenti di mediazione, schema che il ministero della giustizia sta elaborando in questi giorni. Il parere, in uno spirito di collaborazione istituzionale, tende a rendere più efficace la nuova normativa.
Il documento del Cnf segnala, da una parte, l’impatto che sull’avvocatura ha avuto l’entrata in vigore del dlgs 28/2010 e, dall’altro, constata la “latente sfiducia” della quale lo stesso dlgs ha fatto oggetto proprio gli avvocati, per esempio mancando di prevedere la necessaria assistenza tecnica durante il procedimento.
Nel merito, il parere passa in rassegna le istanze avanzate da Cnf e Consigli dell’Ordine, che sono state disattese nella stesura attuale del dm, chiedendone la revisione.
La figura dei mediatori. Così è per la richiesta di norme di attuazione che garantiscano competenza e formazione adeguata del conciliatore e una precisa cornice di obblighi deontologici, laddove il dm prevede semplicemente una laurea triennale o la iscrizione a un ordine o collegio professionale (compresi quelli che non richiedono il conseguimento di un diploma di laurea). “Entrambi i requisiti non appaiono idonei a soddisfare gli standard di professionalità auspicabili” sottolinea il Cnf, che chiede anche di precisare i requisiti della formazione richiesta ai conciliatori.
Sotto il profilo disciplinare, il Cnf suggerisce di eliminare la previsione di una nuova ipotesi di illecito disciplinare per le violazioni degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previste, che “esorbiterebbe dalla disciplina di attuazione e invade un campo riservato all’autonomia deontologica dei Consigli nazionali” e, piuttosto, di investire delle violazioni gli organi competenti.
Il regolamento di procedura. Diverse osservazioni riguardano la disciplina della procedura, disciplinata dal dm in “maniera puntuale, in netta controtendenza rispetto alla informalità e alla liberta delle forme tipiche delle Adr”; oltretutto, senza “copertura” della normativa primaria, che non affida al dm il compito di regolare la procedura; e segnata da soluzioni “stravaganti”. Così è, per esempio, per la previsione che affida a un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione la formulazione di una proposta. Il Cnf rileva “l’assoluta stravaganza della soluzione rispetto al panorama delle conciliazioni, visto che la nomina di una terzo finisce con il vanificare l’opera stessa di mediazione, non fondata sulla formulazione di un giudizio ma sulla ricerca di una soluzione negoziata e discussa con le parti”. Dubbi sono espressi anche con riferimento alla mediazione per via telematica, ammessa dalla normativa primaria e negata da quella secondaria.
Indennità e tariffe.
06/10/2010 - Il Consiglio nazionale forense ha inviato oggi all’ufficio legislativo di via Arenula un documento in cui segnala i passaggi più delicati del decreto ministeriale in corso di predisposizione: occorre più professionalità per i conciliatori e una procedura “informale”.
Roma. Modificare alcuni passaggi del decreto ministeriale della mediazione, per rendere più efficace la normativa.
La richiesta viene dal Consiglio nazionale forense, che ha inviato oggi all’ufficio legislativo di via Arenula un parere tecnico sullo schema di decreto ministeriale destinato a disciplinare procedure e indennità dei procedimenti di mediazione, schema che il ministero della giustizia sta elaborando in questi giorni. Il parere, in uno spirito di collaborazione istituzionale, tende a rendere più efficace la nuova normativa.
Il documento del Cnf segnala, da una parte, l’impatto che sull’avvocatura ha avuto l’entrata in vigore del dlgs 28/2010 e, dall’altro, constata la “latente sfiducia” della quale lo stesso dlgs ha fatto oggetto proprio gli avvocati, per esempio mancando di prevedere la necessaria assistenza tecnica durante il procedimento.
Nel merito, il parere passa in rassegna le istanze avanzate da Cnf e Consigli dell’Ordine, che sono state disattese nella stesura attuale del dm, chiedendone la revisione.
La figura dei mediatori. Così è per la richiesta di norme di attuazione che garantiscano competenza e formazione adeguata del conciliatore e una precisa cornice di obblighi deontologici, laddove il dm prevede semplicemente una laurea triennale o la iscrizione a un ordine o collegio professionale (compresi quelli che non richiedono il conseguimento di un diploma di laurea). “Entrambi i requisiti non appaiono idonei a soddisfare gli standard di professionalità auspicabili” sottolinea il Cnf, che chiede anche di precisare i requisiti della formazione richiesta ai conciliatori.
Sotto il profilo disciplinare, il Cnf suggerisce di eliminare la previsione di una nuova ipotesi di illecito disciplinare per le violazioni degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previste, che “esorbiterebbe dalla disciplina di attuazione e invade un campo riservato all’autonomia deontologica dei Consigli nazionali” e, piuttosto, di investire delle violazioni gli organi competenti.
Il regolamento di procedura. Diverse osservazioni riguardano la disciplina della procedura, disciplinata dal dm in “maniera puntuale, in netta controtendenza rispetto alla informalità e alla liberta delle forme tipiche delle Adr”; oltretutto, senza “copertura” della normativa primaria, che non affida al dm il compito di regolare la procedura; e segnata da soluzioni “stravaganti”. Così è, per esempio, per la previsione che affida a un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione la formulazione di una proposta. Il Cnf rileva “l’assoluta stravaganza della soluzione rispetto al panorama delle conciliazioni, visto che la nomina di una terzo finisce con il vanificare l’opera stessa di mediazione, non fondata sulla formulazione di un giudizio ma sulla ricerca di una soluzione negoziata e discussa con le parti”. Dubbi sono espressi anche con riferimento alla mediazione per via telematica, ammessa dalla normativa primaria e negata da quella secondaria.
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