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martedì 12 ottobre 2010

DECRETO MEDIAZIONE, DAL CNF UN PARERE TECNICO PER MIGLIORARE LA NORMATIVA

DECRETO MEDIAZIONE, DAL CNF UN PARERE TECNICO PER MIGLIORARE LA NORMATIVA

06/10/2010 - Il Consiglio nazionale forense ha inviato oggi all’ufficio legislativo di via Arenula un documento in cui segnala i passaggi più delicati del decreto ministeriale in corso di predisposizione: occorre più professionalità per i conciliatori e una procedura “informale”.
Roma. Modificare alcuni passaggi del decreto ministeriale della mediazione, per rendere più efficace la normativa.
La richiesta viene dal Consiglio nazionale forense, che ha inviato oggi all’ufficio legislativo di via Arenula un parere tecnico sullo schema di decreto ministeriale destinato a disciplinare procedure e indennità dei procedimenti di mediazione, schema che il ministero della giustizia sta elaborando in questi giorni. Il parere, in uno spirito di collaborazione istituzionale, tende a rendere più efficace la nuova normativa.
Il documento del Cnf segnala, da una parte, l’impatto che sull’avvocatura ha avuto l’entrata in vigore del dlgs 28/2010 e, dall’altro, constata la “latente sfiducia” della quale lo stesso dlgs ha fatto oggetto proprio gli avvocati, per esempio mancando di prevedere la necessaria assistenza tecnica durante il procedimento.
Nel merito, il parere passa in rassegna le istanze avanzate da Cnf e Consigli dell’Ordine, che sono state disattese nella stesura attuale del dm, chiedendone la revisione.
La figura dei mediatori. Così è per la richiesta di norme di attuazione che garantiscano competenza e formazione adeguata del conciliatore e una precisa cornice di obblighi deontologici, laddove il dm prevede semplicemente una laurea triennale o la iscrizione a un ordine o collegio professionale (compresi quelli che non richiedono il conseguimento di un diploma di laurea). “Entrambi i requisiti non appaiono idonei a soddisfare gli standard di professionalità auspicabili” sottolinea il Cnf, che chiede anche di precisare i requisiti della formazione richiesta ai conciliatori.
Sotto il profilo disciplinare, il Cnf suggerisce di eliminare la previsione di una nuova ipotesi di illecito disciplinare per le violazioni degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previste, che “esorbiterebbe dalla disciplina di attuazione e invade un campo riservato all’autonomia deontologica dei Consigli nazionali” e, piuttosto, di investire delle violazioni gli organi competenti.
Il regolamento di procedura. Diverse osservazioni riguardano la disciplina della procedura, disciplinata dal dm in “maniera puntuale, in netta controtendenza rispetto alla informalità e alla liberta delle forme tipiche delle Adr”; oltretutto, senza “copertura” della normativa primaria, che non affida al dm il compito di regolare la procedura; e segnata da soluzioni “stravaganti”. Così è, per esempio, per la previsione che affida a un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione la formulazione di una proposta. Il Cnf rileva “l’assoluta stravaganza della soluzione rispetto al panorama delle conciliazioni, visto che la nomina di una terzo finisce con il vanificare l’opera stessa di mediazione, non fondata sulla formulazione di un giudizio ma sulla ricerca di una soluzione negoziata e discussa con le parti”. Dubbi sono espressi anche con riferimento alla mediazione per via telematica, ammessa dalla normativa primaria e negata da quella secondaria.
Indennità e tariffe.

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