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lunedì 7 maggio 2012

ISERNIA DOMICILIAZIONI LEGALI

lunedì 7 maggio 2012 Isernia, elezioni amministrative 2012: Pure gli exit poll indicano ballottaggio tra Iorio e De Vivo Ad urne da poco chiuse. Primi EXIT POLL. Sembra sempre più probabile il ballottaggio tra Rosa Iorio ( centrodestra) ed Ugo De Vivo ( centrosinistra). Iorio starebbe poco sotto il 50 per cento, intorno al 48. De Vivo intorno al 35 per cento, il 10 per cento Raffaele Mauro. Mentre la parte rimanente se la dividerebbero tutti gli altri cinque concorrenti. Sono appunto il risultato di un primo exit poll in mano ad ambienti politici che contano. E’ stato appena diffuso. Pur con tutti i limiti e le cautele del caso. Anche perché il risultato è congelato nell’urna. Variazioni sul “ tema” sono sempre possibili. Attraverso lo scrutinio ed i dati ufficiali. Dunque il capoluogo di provincia Pentro si preparerebbe a scegliere tra quindici giorni il suo nuovo sindaco. Attraverso il ballottaggio tra Iorio ( appena sotto il 50 per cento di partenza) e De Vivo ( assai distanziato, ma forse con più alleati al suo fianco). Se così sarà, c’è da aspettarsi una battaglia fino all’ultimo voto.

domenica 29 aprile 2012

AVVOCATI AD ISERNIA

CALVANESE AVVOCATO LAURA, STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO IN PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI.DECRETI INGIUNTIVI.DIRITTO FALLIMENTARE. LO STUDIO OFFRE, DIETRO RICHIESTA E PREVIO PREVENTIVO, SERVIZI QUALIFICATI DI DOMICILIAZIONE LEGALE E POSTALE AD AZIENDE E PRIVATI. VIA XXIV MAGGIO 315-86170 ISERNIA TEL/FAX:0865.415488

mercoledì 4 aprile 2012

NUOVE NORMATIVE PER IL SISMA

Un “libretto sanitario” anche per le case, i palazzi e gli edifici di grande valore storico per valutare la resistenza agli eventi sismici del patrimonio immobiliare italiano. Lo propone il presidente del Consiglio nazionale dei Geologi, Gian Vito Graziano, ricordando come il terremoto in Abruzzo abbia spezzato decine e decine di vite, colpendo duramente anche lo straordinario patrimonio artistico e culturale della regione. «Molto si è discusso in questi tre anni di sismicità, di adeguamenti strutturali del nostro patrimonio edilizio, di sicurezza delle costruzioni – continua Graziano - ma ancora molta é la strada da fare per compiere realmente una svolta nelle politiche di prevenzione sismica, che deve declinarsi compiutamente a partire dalla fase della pianificazione». In tal senso, secondo l'esperto, oltre ai necessari interventi strutturali, è fondamentale procedere con specifici studi di microzonazione per valutare la risposta sismica dei terreni e inibire la costruzione nelle aree in cui si riscontra un effetto di amplificazione dell'intensità del terremoto. «Altrettanto importante sarebbe l'istituzione di quel "libretto sanitario" del fabbricato che permetterebbe di valutare le reali condizioni statiche e sismiche del nostro immenso patrimonio immobiliare, il quale - conclude Graziano - racchiude edifici di grandissimo pregio storico ed architettonico, che non possiamo permetterci di veder crollare».

mercoledì 3 agosto 2011

AVVOCATI MOLISE ISERNIA

AVVOCATI IN MOLISE CALVANESE STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO DECRETI INGIUNTIVI RICORSI AVVERSO SANZIONI AMMINISTRATIVE PROCEDURE ESECUTIVE FALLIMENTARI VIA XXIV MAGGIO 315 ISERNIA TEL/FAX:0865.415488

martedì 12 ottobre 2010

CIRC. 30-C-2010: ACCREDITAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE TRA I SOGGETTI E GLI ENTI ABILITATI A TENERE CORSI DI FORMAZIONE PREVISTI DAL D.M. 23 LUGLIO 2004, N. 222

CIRC. 30-C-2010: ACCREDITAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE TRA I SOGGETTI E GLI ENTI ABILITATI A TENERE CORSI DI FORMAZIONE PREVISTI DAL D.M. 23 LUGLIO 2004, N. 222

DECRETO MEDIAZIONE, DAL CNF UN PARERE TECNICO PER MIGLIORARE LA NORMATIVA

DECRETO MEDIAZIONE, DAL CNF UN PARERE TECNICO PER MIGLIORARE LA NORMATIVA
06/10/2010 - Il Consiglio nazionale forense ha inviato oggi all’ufficio legislativo di via Arenula un documento in cui segnala i passaggi più delicati del decreto ministeriale in corso di predisposizione: occorre più professionalità per i conciliatori e una procedura “informale”.
Roma. Modificare alcuni passaggi del decreto ministeriale della mediazione, per rendere più efficace la normativa.
La richiesta viene dal Consiglio nazionale forense, che ha inviato oggi all’ufficio legislativo di via Arenula un parere tecnico sullo schema di decreto ministeriale destinato a disciplinare procedure e indennità dei procedimenti di mediazione, schema che il ministero della giustizia sta elaborando in questi giorni. Il parere, in uno spirito di collaborazione istituzionale, tende a rendere più efficace la nuova normativa.
Il documento del Cnf segnala, da una parte, l’impatto che sull’avvocatura ha avuto l’entrata in vigore del dlgs 28/2010 e, dall’altro, constata la “latente sfiducia” della quale lo stesso dlgs ha fatto oggetto proprio gli avvocati, per esempio mancando di prevedere la necessaria assistenza tecnica durante il procedimento.
Nel merito, il parere passa in rassegna le istanze avanzate da Cnf e Consigli dell’Ordine, che sono state disattese nella stesura attuale del dm, chiedendone la revisione.
La figura dei mediatori. Così è per la richiesta di norme di attuazione che garantiscano competenza e formazione adeguata del conciliatore e una precisa cornice di obblighi deontologici, laddove il dm prevede semplicemente una laurea triennale o la iscrizione a un ordine o collegio professionale (compresi quelli che non richiedono il conseguimento di un diploma di laurea). “Entrambi i requisiti non appaiono idonei a soddisfare gli standard di professionalità auspicabili” sottolinea il Cnf, che chiede anche di precisare i requisiti della formazione richiesta ai conciliatori.
Sotto il profilo disciplinare, il Cnf suggerisce di eliminare la previsione di una nuova ipotesi di illecito disciplinare per le violazioni degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previste, che “esorbiterebbe dalla disciplina di attuazione e invade un campo riservato all’autonomia deontologica dei Consigli nazionali” e, piuttosto, di investire delle violazioni gli organi competenti.
Il regolamento di procedura. Diverse osservazioni riguardano la disciplina della procedura, disciplinata dal dm in “maniera puntuale, in netta controtendenza rispetto alla informalità e alla liberta delle forme tipiche delle Adr”; oltretutto, senza “copertura” della normativa primaria, che non affida al dm il compito di regolare la procedura; e segnata da soluzioni “stravaganti”. Così è, per esempio, per la previsione che affida a un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione la formulazione di una proposta. Il Cnf rileva “l’assoluta stravaganza della soluzione rispetto al panorama delle conciliazioni, visto che la nomina di una terzo finisce con il vanificare l’opera stessa di mediazione, non fondata sulla formulazione di un giudizio ma sulla ricerca di una soluzione negoziata e discussa con le parti”. Dubbi sono espressi anche con riferimento alla mediazione per via telematica, ammessa dalla normativa primaria e negata da quella secondaria.
Indennità e tariffe.

lunedì 11 ottobre 2010

ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE ANCHE IN CASO DI AVVENUTA NOTIFICA

ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE RILEVA ANCHE IN CASO DI AVVENUTA NOTIFICA.VIOLAZIONE DI LEGGE.

•ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE RILEVA ANCHE IN CASO DI NOTIFICA.VIOLAZIONE DI LEGGE.
Corte Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 15087/2010

Circolazione stradale - Art. 204-bis, 205 e 206 del Codice della Strada - Opposizione a cartella esattoriale - Termini e prescrizione - La circostanza che il Comune dimostri l'avvenuta notificazione del verbale, e quindi l'infondatezza dell'opposizione basata su tale motivo, non impedisce al Giudice del merito di prendere in esame l'eccezione di prescrizione della cartella esattoriale (cinque anni) quando tempestivamente formulata dall'opponente.



La Cassazione accoglie il ricorso avverso sentenza depositata in data 11 gennaio 2006, il Giudice di pace di (****), il quale rigettava l'opposizione proposta da ****. avverso una cartella esattoriale relativa al pagamento della sanzione amministrativa per la violazione del codice della strada di cui al verbale del 21 febbraio 2006, notificata in data 31 maggio 2005.
Il Giudice di pace, per quanto ancora qui rileva, rigettava il motivo di opposizione con il quale l'opponente faceva valere la mancata notificazione del verbale posto a fondamento della cartella esattoriale, rilevando che, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, detto verbale era stato notificato; e tale circostanza faceva venire meno anche l'eccezione di prescrizione.
Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28.
La sentenza impugnata sarebbe del tutto carente di motivazione quanto alla reiezione della eccezione di prescrizione, che avrebbe dovuto essere accolta ove si consideri che l'infrazione risaliva al 21 febbraio 1996, mentre la cartella esattoriale era stata notificata nel maggio 2005.
Il Giudice di pace ha invece ritenuto che l'amministrazione abbia correttamente proceduto alla formazione del ruolo, tenuto conto della mancata opposizione al verbale, che era così divenuto titolo esecutivo.
In realtà, osserva il ricorrente, le argomentazioni svolte dal Giudice di pace non appaiono affatto idonee a fondare il rigetto della eccezione di prescrizione, e risulterebbe altresì violato la L. n. 689 del 1981, art. 28, che, appunto, stabilisce in cinque anni il termine per la prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative.
Il ricorso è fondato nei sensi di seguito esposti.
Occorre innanzitutto premettere che l'opponente ha dedotto dinnanzi al giudice di pace di non avere ricevuto la notificazione del verbale di contestazione, al quale si riferiva la cartella esattoriale opposta. Il ricorrente ha quindi proposto un'opposizione recuperatoria che correttamente è stata trattata e decisa dal Giudice di pace di (OMISSIS) con il rito di cui alla L. n. 689 del 1981.
Tale essendo la domanda proposta, si deve aggiungere che la circostanza che il Comune abbia dimostrato l'avvenuta notificazione del verbale e quindi la infondatezza della opposizione basata su tale motivo, non impediva al Giudice del merito di prendere in esame l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dall'opponente.
Il Giudice di pace ha invece errato nel ritenere che l'avvenuta notificazione del verbale comportasse non solo il rigetto del relativo motivo di opposizione, ma anche il venire meno l'eccezione di prescrizione della cartella impugnata.