RICORSO AL PREFETTO AVVERSO CONTRAVVENZIONI: INAPPLICABILE LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI
Cassazione, Sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4170
La ratio della legge n. 742 del 1969, che disciplina la detta sospensione e che si riconnette alla necessità della difesa tecnica in giudizio, impongono di riferire l’istituto della sospensione feriale a tutti i termini processuali, relativi alla giurisdizione sia ordinaria che amministrativa, ed anche al termine entro il quale deve essere proposta l’azione giudiziaria (Corte cost., sentenza n. 268 del 1993; ordinanza n. 296 del 1998), ma non consentono di ampliarne l’applicabilità al termine per l’impugnazione dinanzi al prefetto del verbale di contestazione o di accertamento dell’infrazione al codice della strada, il quale non è un termine processuale né è connesso con l’esercizio di un’azione giudiziale, ma attiene ad atti da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo
Cassazione, Sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4170
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