Decreto mediazione, dal Cnf un parere tecnico per migliorare la normativa
in data 06.10.2010 Il Consiglio nazionale forense ha inviato all’ufficio legislativo di via Arenula un documento in cui
segnala i passaggi più delicati del decreto ministeriale in corso di predisposizione: occorre più
professionalità per i conciliatori e una procedura “informale”.
ll documento del Cnf segnala, da una parte, l’impatto che sull’avvocatura ha avuto l’entrata
in vigore del dlgs 28/2010 e, dall’altro, constata la “latente sfiducia” della quale lo stesso dlgs ha
fatto oggetto proprio gli avvocati, per esempio mancando di prevedere la necessaria assistenza
tecnica durante il procedimento.
Nel merito, il parere passa in rassegna le istanze avanzate da Cnf e Consigli dell’Ordine, che
sono state disattese nella stesura attuale del dm, chiedendone la revisione.
La figura dei mediatori. Così è per la richiesta di norme di attuazione che garantiscano
competenza e formazione adeguata del conciliatore e una precisa cornice di obblighi deontologici,
laddove il dm prevede semplicemente una laurea triennale o la iscrizione a un ordine o collegio
professionale (compresi quelli che non richiedono il conseguimento di un diploma di laurea).
“Entrambi i requisiti non appaiono idonei a soddisfare gli standard di professionalità auspicabili”
sottolinea il Cnf, che chiede anche di precisare i requisiti della formazione richiesta ai conciliatori.
Sotto il profilo disciplinare, il Cnf suggerisce di eliminare la previsione di una nuova ipotesi
di illecito disciplinare per le violazioni degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previste, che
“esorbiterebbe dalla disciplina di attuazione e invade un campo riservato all’autonomia
deontologica dei Consigli nazionali” e, piuttosto, di investire delle violazioni gli organi competenti.
Il regolamento di procedura. Diverse osservazioni riguardano la disciplina della
procedura, disciplinata dal dm in “maniera puntuale, in netta controtendenza rispetto alla
informalità e alla liberta delle forme tipiche delle Adr”; oltretutto, senza “copertura” della
normativa primaria, che non affida al dm il compito di regolare la procedura; e segnata da
soluzioni “stravaganti”. Così è, per esempio, per la previsione che affida a un mediatore diverso da
quello che ha condotto la mediazione la formulazione di una proposta. Il Cnf rileva “l’assoluta
stravaganza della soluzione rispetto al panorama delle conciliazioni, visto che la nomina di una
terzo finisce con il vanificare l’opera stessa di mediazione, non fondata sulla formulazione di un
giudizio ma sulla ricerca di una soluzione negoziata e discussa con le parti”. Dubbi sono espressi
anche con riferimento alla mediazione per via telematica, ammessa dalla normativa primaria e
negata da quella secondaria.
Indennità e tariffe. Da una parte, evidenzia il documento del Cnf, occorrerebbe estendere la
disciplina del patrocinio a spese dello stato per la parte che intende giovarsi della difesa tecnica così
come quella di prevedere tariffe minime obbligatorie per la copertura delle spese di funzionamento
degli Organismi; in più, fa presente il parere, nulla dice il dm sul riconoscimento del credito di
imposta commisurata all’indennità corrisposta ai mediatore, che potrebbe costituire un volano per il
funzionamento dell’istituto. Quanto alle indennità, il Cnf evidenzia che lo schema di regolamento
“mal interpreta” le previsioni legislative, introducendo rigidità che la normativa primaria non
contempla e che non trovano nessuna ragionevole giustificazione, ben potendo l’Organismo, fermi i
limiti di legge, disciplinare il regime delle indennità secondo modalità più convenienti per le parti.
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