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giovedì 25 ottobre 2012

Avvocati Isernia, Avvocato Calvanese

Tariffe forensi:”Quando la Corte …” A cura dell’Avv. Laura Calvanese Le Tariffe forensi, assolte dalle Pronunce della Corte di Giustizia Europea che, considerandole non lesive della concorrenza, ne ha garantito la piena vigenza fino all’Agosto 2012, quando l’entrata in vigore del D.M.140/2012 ne ha sancito il definitivo superamento. La Corte di Giustizia Europea si è espressa sempre a difesa del sistema tariffario Forense italiano, giudicato espressamente non lesivo dei principi di concorrenza tra gli Stati. Dalla ormai storica sentenza Arduino del 19 Febbraio 2002, fino alle pronunce più recenti, il Ceto Forense era stato più volte rassicurato in merito all’inderogabilità delle Tariffe emanate sulla base di un Decreto Ministeriale, che ne garantiva la matrice, per così dire “statuale” di formazione. In definitiva, le tariffe minime obbligatorie non costituivano intese restrittive della concorrenza tra associazioni di imprese (quali in ipotesi sarebbero gli ordini), in quanto il provvedimento non è di loro competenza, ma compete direttamente (ed è dunque imputato) allo Stato. L’entrata in vigore del D.M.140/2012 se, da un lato, sembra inequivocabilmente segnare il superamento del sistema Tariffario, dall’altro, seppure non espressamente, ne potrebbe consentire l’ingresso, sotto altre forme. Se infatti i parametri forniti dal Decreto sui Compensi Professionali sono di tipo onnicomprensivo, senza alcuna distinzione, al proprio interno, tra diritti, spese ed onorari, tuttavia, alcune “voci”(accesso all’ufficio, pagamento del contributo unificato) di cui all’ art. 11 D.M.140/12, sembrano ricadere all’interno di quei “Diritti” previsti dalle abrogate Tariffe Forensi. In tali casi, le medesime potrebbero essere reintrodotte quali parametri ed usi ex art.2233 C.C.. e ciò esclusivamente ai fini di una più precisa determinazione delle singole voci previste, tenuto conto del valore della controversia, nonché delle fasce ricomprese dall’Allegato A del D.M. 20.07.2012, n.140. Ciò potrebbe comportare una reintroduzione surrettizia delle Tariffe, con particolare riguardo ai Diritti.”Ubi lex voluit dixit…”

giovedì 2 agosto 2012

AVVOCATI_ISERNIA, FALLIMENTO DATORE DI LAVORO

FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO – CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ – SOSPENSIONE DEL RAPPORTO LAVORATIVO – CONSEGUENZE In caso di fallimento del datore di lavoro, ove vi sia cessazione dell'attività aziendale, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, in quanto il diritto alla retribuzione – salvo il caso di licenziamento dichiarato illegittimo – non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto, ma presuppone, per la natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Ne consegue che, per effetto della dichiarazione di fallimento e fino alla data della dichiarazione del curatore ex art. 77, comma secondo, l. fall., non essendovi un obbligo retributivo per l'assenza di prestazione lavorativa, non è configurabile un credito contributivo previdenziale. Testo Completo: Sentenza n. 7473 del 14 maggio 2012

ISERNIA_DOMICILIAZIONE

CALVANESE AVV. LAURA, STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO IN DIRITTO CIVILE.PROCEDURE ESECUTIVE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI.decreti ingiuntivi.DIRITTO FALLIMENTARE. VIA XXIV MAGGIO 315-86170 ISERNIA TEL/FAX:0865.415488

lunedì 16 luglio 2012

AVVOCATI A ISERNIA

ISERNIA DOMICILIAZIONI, CALVANESE AVVOCATO LAURA, STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO IN PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI ED IMMOBILIARI.DECRETI INGIUNTIVI E PROCEDURE MONITORIE, DIRITTO FALLIMENTARE. VIA XXIV MAGGIO 315-86170 ISERNIA TEL/FAX:0865.415488