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IL DIRITTO AMMINISTRATIVO:LE ULTIME DECISIONI
28/09/10
APPALTI PUBBLICI E DANNO DA PERDITA DI CHANCE
Con SENTENZA Nr 07132/2010 depositata il 24.09.2010 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)ribadisce i criteri di determinazione del risarcimento del danno contrattuale ed aquiliano in tema di appalti.Di particolare evidenza è la distinzione tra i destinatari (rispettivamente il soggetto appaltante ed il Giudice), e la natura stessa delle specifiche norme.
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Appalti: Criteri per il risarcimento del danno.Illecito aquiliano e Risarcimento del danno da perdita di chance le indicazioni della secondo la giurisprudenza i criteri di determinazione del danno devono tenere conto di una pluralità di voci, quali, per esempio, la gravità delle violazioni riscontrate nell’operato dell’Amministrazione, e considerando non solo i dati economici e contabili dell'offerta presentata dal danneggiato ma anche altri elementi, quali il danno all'immagine aziendale o all'avviamento, la perdita della possibilità di utilizzare l'aggiudicazione quale titolo ulteriore e referenza specifica, considerati nel loro insieme.” (Consiglio Stato , sez. V, 12 giugno 2009, n. 3785) “la misura del risarcimento dovuto per perdita di chance dalla stazione appaltante al partecipante a una gara pubblica ed illegittimamente pretermesso va determinata nella percentuale del 10% dell'ammontare a base d'asta con un ragionevole coefficiente di riduzione in relazione alla possibilità che, in concreto, ci sarebbe stata aggiudicazione all'impresa
-Termini per la stipula del contratto di appalto.Natura sostanziale- D L’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente”. :
Ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 11, comma 10 “il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione ” – termine inderogabile per le infrastrutture strategiche, qual è quella di specie. Detta norma, avente natura sostanziale, è indirizzata alle stazioni appaltanti In base a detta disposizione, con riguardo alle infrastrutture di interesse strategico, qual è pacificamente quella cui si riferiscono la progettazione esecutiva ed i lavori oggetto dell’appalto de quo,”. Ciò corrisponde alla ratio di non bloccare l’esecuzione dei lavori, cui viene attribuito valore preponderante, che non ammette alcuna deroga.
Natura processuale-Prevalenza dell’interesse pubblico. norma di di carattere processuale - contenuta nel citato art. 246, 4° comma del Codice dei contratti pubblici, rispetto alla quale essa stazione appaltante deve necessariamente recedere, di fronte all’interesse pubblico alla sollecita realizzazione delle opere di che trattasi, senz’altro prevalente su quello particolare delle società controinteressate.
Pubblicato da Avvocato a 05:59
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Etichette: Avvocati, Calvanese, Isernia
1 commenti:
Avvocato ha detto...
Un'altro riconoscimento, da parte dei Giudici Amministrativi, del danno da perdita di chance in tema di appalti pubblici
29/09/10
NIHIL NOVI SUB SOLE
L'attività svolta dalla P.A. ai sensi dell'art. 32 Cod.Nav. in tema di demanio marittimo è attività vincolata, non caratterizzata, per ciò stesso, da quel margine di discrezionalità che comprime le posizioni di diritto soggettivo, "degradandole" a interesse legittimo.La conseguenza procedurale, già confermata da una risalente Giurisprudenza di legittimità, è quella di escludere la giurisdizione del G.A. in favore del Giudice Ordinario, deputato a tutelate le posizioni di diritto soggettivo e, quindi, come nel caso di specie, il diritto di Proprietà
Pubblicato da Avvocato a 04:34 0 commenti
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DEMANIO MARITTIMO :E’ COMPETENTE IL G.O
NO ALLA DOPPIA TUTELA IN TEMA DI DEMANIO MARITTIMO EX ART. 32 COD. NAG.
Così il Consiglio di Stato sez. VI, nelle sentenze n. 07147/2010, n. 07199/2010,.n. 07200/2010.n. 07202/2010 n. 07203/2010 del 24.09.2010- in conformità con il Giudice di legittimita’ha confermato l’orientamento secondo il quale l’azione di delimitazione del demanio marittimo non incide sul diritto di proprieta’, dal momento che non persiste nessuna azione discrezionale della p.a. nella delimitazione del demanio ex art. 32 cod.nav. CASS., SEZ. UN., 11 MARZO 1992 N. 2956).. (CASS., SEZ. UN., 9 GIUGNO 1997 N. 5140) CASS., SEZ. II, 11 MAGGIO 2009 N. 10817).Tale attivita’ non implica l’esercizio di alcun potere discrezionale da parte della P.A. e, di conseguenza, ciò non inciderebbe sulla pienezza del diritto di proprieta’ ne’ sui diritti soggettivi ad essa connessi. Non vi è dubbio che, nella specie, la posta in gioco è la qualificazione di determinate aree come private o demaniali, e si tratta di questione relativa a diritti soggettivi, che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.Invero, in materia di delimitazione del demanio rispetto alla proprietà privata, la Pubblica Amministrazione non esercita un potere autoritativo costitutivo, ma si limita ad accertare l’esatto confine demaniale. siffatto accertamento, pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, ha carattere vincolato, non comporta la spendita di potere amministrativo discrezionale ed è inidoneo a degradare il diritto di proprietà privata in interesse legittimo, trattandosi appunto, di un atto di accertamento e non di un atto ablatorio, da qualificare come autotutela privatistica speciale e non come attività provvedimentale discrezionale. l’atto di delimitazione previsto dall’art. 32 cod. nav. si pone in funzione di mero accertamento in sede amministrativa dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione quindi di ogni potere discrezionale della p. a., permanendo la posizione giuridica del proprietario in termini di diritto soggettivo; ne consegue che la relativa tutela, per la contestazione dell’accertata demanialità del bene è conseguibile esclusivamente dinanzi all’ago, abilitata alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, senza che rilevi in contrario la potestà di annullamento che il 4º comma di detta norma indica come propria dell’amministrazione (CASS., SEZ. UN., 11 marzo 1992 n. 2956).. Il Tar ha negato la propria giurisdizione ritenendo che la lite mira, nella sostanza, alla declaratoria di non demanialità di un’area, di cui si invoca la proprietà privata.
Non sembra quindi accoglibile la tesi delle parti parti appellanti secondo cui la giurisprudenza della Cassazione consentirebbe di applicare l’art. 32 cod. nav. in veste di una «doppia tutela»: «il privato che, dolendosi della sua mancata partecipazione al procedimento amministrativo di delimitazione dell'aria demaniale ed, in particolare, della sua omessa convocazione quale interlocutore necessario nel predetto procedimento, chieda l'annullamento sia del verbale, sia del successivo decreto di delimitazione, non contesta in radice il potere esercitato dalla p.a., né impugna un provvedimento avente ad oggetto la titolarità della proprietà. pertanto, la relativa controversia rientra nella competenza giurisdizionale del giudice amministrativo» (CASS., SEZ. UN., 9 giugno 1997 n. 5140).
invero, in materia di delimitazione del demanio rispetto alla proprietà privata, la pubblica amministrazione non esercita un potere autoritativo costitutivo, ma si limita ad accertare l’esatto confine demaniale. siffatto accertamento, pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, ha carattere vincolato, non comporta la spendita di potere amministrativo discrezionale ed è inidoneo a degradare il diritto di proprietà privata in interesse legittimo, trattandosi appunto, di un atto di accertamento e non di un atto ablatorio, da qualificare come autotutela privatistica speciale e non come attività provvedimentale discrezionale.
Pertanto, secondo l’ordinario criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, in difetto di norma attributiva al G.A. di giurisdizione esclusiva, le controversie di cui all’art. 32 c. nav. rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario.
in tal senso la Corte di Cassazione ha affermato:
- il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall’art. 32 cod. nav., tendendo a rendere evidente la demarcazione fra tale demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica della normale azione di regolamento di confini di cui all’art. 950 c.c., e si conclude con un atto di delimitazione, il quale ha una funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà dei privati, senza l’esercizio di un potere discrezionale della p.a.; ne consegue che il privato, il quale contesti l’accertata demanialità del bene, può invocare la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell’atto amministrativo, se ed in quanto illegittimo (CASS., SEZ. II, 11 maggio 2009 n. 10817);
Pubblicato da Avvocato a 04:13 0 commenti
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28/09/10
QUELLA "CHANCE" VA PROVATA
La Giurisprudenza di Legittimità e quella Amministrativa concordano su un fatto: la prova del subito danno da "perdita da chance" deve essere fondato su circostanze concretamente riscontrabili. Ciò posto, vale qui richiamare il persuasivo orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2002, n. 686, e 15 aprile 2003, n. 1945; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 11 marzo 2004, n. 613), secondo cui il risarcimento da perdita di chance presuppone che sussista una consistente probabilità di successo, onde evitare che diventino ristorabili anche mere possibilità statisticamente non significative.
In particolare, «la concretezza della probabilità deve essere statisticamente valutabile con un giudizio sintetico che ammetta - con un giudizio ex ante secondo l'id quod plerumque accidit, sulla base di elementi di fatto forniti dal danneggiato - che il pericolo di non verificazione dell'evento favorevole, indipendentemente dalla condotta illecita, sarebbe stato inferiore al cinquanta per cento...» (sent. n. 686/02 cit.).
Pubblicato da Avvocato a 11:33 0 commenti
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APPALTI PUBBLICI E DANNO DA PERDITA DI CHANCE
Con SENTENZA Nr 07132/2010 depositata il 24.09.2010 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)ribadisce i criteri di determinazione del risarcimento del danno contrattuale ed aquiliano in tema di appalti.Di particolare evidenza è la distinzione tra i destinatari (rispettivamente il soggetto appaltante ed il Giudice), e la natura stessa delle specifiche norme.
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Appalti: Criteri per il risarcimento del danno.Illecito aquiliano e Risarcimento del danno da perdita di chance le indicazioni della secondo la giurisprudenza i criteri di determinazione del danno devono tenere conto di una pluralità di voci, quali, per esempio, la gravità delle violazioni riscontrate nell’operato dell’Amministrazione, e considerando non solo i dati economici e contabili dell'offerta presentata dal danneggiato ma anche altri elementi, quali il danno all'immagine aziendale o all'avviamento, la perdita della possibilità di utilizzare l'aggiudicazione quale titolo ulteriore e referenza specifica, considerati nel loro insieme.” (Consiglio Stato , sez. V, 12 giugno 2009, n. 3785) “la misura del risarcimento dovuto per perdita di chance dalla stazione appaltante al partecipante a una gara pubblica ed illegittimamente pretermesso va determinata nella percentuale del 10% dell'ammontare a base d'asta con un ragionevole coefficiente di riduzione in relazione alla possibilità che, in concreto, ci sarebbe stata aggiudicazione all'impresa
-Termini per la stipula del contratto di appalto.Natura sostanziale- D L’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente”. :
Ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 11, comma 10 “il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione ” – termine inderogabile per le infrastrutture strategiche, qual è quella di specie. Detta norma, avente natura sostanziale, è indirizzata alle stazioni appaltanti In base a detta disposizione, con riguardo alle infrastrutture di interesse strategico, qual è pacificamente quella cui si riferiscono la progettazione esecutiva ed i lavori oggetto dell’appalto de quo,”. Ciò corrisponde alla ratio di non bloccare l’esecuzione dei lavori, cui viene attribuito valore preponderante, che non ammette alcuna deroga.
Natura processuale-Prevalenza dell’interesse pubblico. norma di di carattere processuale - contenuta nel citato art. 246, 4° comma del Codice dei contratti pubblici, rispetto alla quale essa stazione appaltante deve necessariamente recedere, di fronte all’interesse pubblico alla sollecita realizzazione delle opere di che trattasi, senz’altro prevalente su quello particolare delle società controinteressate.
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