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MASSIMARIO




COMPARTO EDILI:NO ALLA C.I.G. FUORI DALLE IPOTESI DI LEGGE
Con sentenza depositata in data 22 Novembre 2010 il Consiglio di Stato Sez. VI ha motivato l'annullamento di due ricorsi proposti per ottenere la Cassa Integrazione Guadagni nel campo dell'edilizia pubblica.Detta conclusione è del resto coerente con la natura dell’ istituto della cassa integrazione guadagni, che opera in via di eccezione alla regola della sinallagma dell’ obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività, e quindi con regole di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo l’ intervento in garanzia del lavoratore.Con le sentenze di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso sottolineando, alla luce della disciplina di settore (art. 1 della legge 03.02.1962, n. 77 ed art. 1 della legge n. 164 del 1975) che “la causa della sospensione o della contrazione dell’attività produttiva deve consistere in un accadimento oggettivamente imprevedibile, sostanzialmente riconducibile alle categorie scriminanti del caso fortuito o della forza maggiore. Sono pertanto escluse da tale previsione non solo le ipotesi di sospensione dei lavori determinate dal fatto del datore di lavoro o dei lavoratori, ma anche quelle riconducibili al fatto del terzo ove integranti situazioni comprese nella normale gestione del rapporto contrattuale e nella conseguente responsabilità”.L'art. 1 della legge n. 77 del 1963, recante disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di cassa integrazione guadagni, individua due tipologie di presupposti in presenza dei quali deve essere disposta l'integrazione salariale nel settore dell'edilizia, l’ art. 1 della legge n. 164 del 1975, recante provvedimenti a garanzia del salario, precisa che l’ integrazione salariale è dovuta “per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all’ imprenditore o agli operai”.
L’ interpretazione sistematica del dato normativo induce a ritenere, in linea con le conclusioni cui è pervenuto il T.A.R., che la c.d. socializzazione del costo del lavoro interviene in presenza di accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e di prevedibilità dell’ imprenditore, sia che essi attengano a fatti naturali (condizioni stagionali impeditive dell’ ordinario andamento dei lavori), sia a fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l’ ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa, comprensivi dell’ impiego della mano d’ opera.
Segue che rientrano ordinariamente nella seconda tipologia gli eventi oggettivamente imprevedibili ai quali l’ imprenditore non può sottrarsi quali: il caso fortuito, la forza maggiore, il “factum principis”, ovvero l’ illecito del terzo. Il loro verificarsi determina, con carattere di non eludibilità, l’ interruzione dei lavori con ricaduta sugli oneri di retribuzione dei lavoratori a tal fine assunti.
L’ evento interruttivo è, invece, imputabile al datore di lavoro, ovvero alla committenza nei casi di contratto di appalto, quando esso si riconduce all’ erroneità delle scelte tecniche di sede di progettazione; alla non corretta modulazione ed impegno delle maestranze in relazione all’ ordinaria e prevedibile esecuzione del progetto, ovvero all’ omessa previsione di possibili situazioni impeditive dell’ ordinario prosieguo dei lavori.
Con riguardo al caso di specie l’ interruzione del ciclo di lavoro dovuto alla presenza di linee elettriche e telefoniche in interferenza con il tracciato stradale da realizzare costituisce un fatto prevedibile con l’ ordinaria diligenza sia nella fase di progettazione, che in quella di esecuzione dei lavori. Come posto in rilievo dall’ Istituto di previdenza convenuto non si versa a fronte di un rischio di impresa per fatti che sfuggono con carattere di non eludibilità al controllo dell’ appaltatore e della stessa committenza.
Inoltre, ogni questione eventualmente afferente al progetto di massima nella sua idoneità ad assicurare la continuità dei lavori in esecuzione rifluisce nell’ambito del rapporto contrattuale che lega il committente e l’ appaltatore e va, quindi, risolta secondo le regole civilistiche della responsabilità contrattuale (cfr. questa Sezione n. 1010 del 22.07.1999).
Detta conclusione è del resto coerente con la natura dell’ istituto della cassa integrazione guadagni, che opera in via di eccezione alla regola della sinallagma dell’ obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività, e quindi con regole di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo l’ intervento in garanzia del lavoratore.
a causa della sospensione o della contrazione dell’attività produttiva deve consistere in un accadimento oggettivamente imprevedibile, sostanzialmente riconducibile alle categorie scriminanti del caso fortuito o della forza maggiore. Sono pertanto escluse da tale previsione non solo le ipotesi di sospensione dei lavori determinate dal fatto del datore di lavoro o dei lavoratori, ma anche quelle riconducibili al fatto del terzo ove integranti situazioni comprese nella normale gestione del rapporto contrattuale e nella conseguente responsabilità”.DEMANIO MARITTIMO :E’ COMPETENTE IL G.O
NO ALLA DOPPIA TUTELA IN TEMA DI DEMANIO MARITTIMO EX ART. 32 COD. NAG.
Così il Consiglio di Stato sez. VI, nelle sentenze n. 07147/2010, n. 07199/2010,.n. 07200/2010.n. 07202/2010 n. 07203/2010 del 24.09.2010- in conformità con il Giudice di legittimita’ha confermato l’orientamento secondo il quale l’azione di delimitazione del demanio marittimo non incide sul diritto di proprieta’, dal momento che non persiste nessuna azione discrezionale della p.a. nella delimitazione del demanio ex art. 32 cod.nav. CASS., SEZ. UN., 11 MARZO 1992 N. 2956).. (CASS., SEZ. UN., 9 GIUGNO 1997 N. 5140) CASS., SEZ. II, 11 MAGGIO 2009 N. 10817).

28/09/10
QUELLA "CHANCE" VA PROVATA
La Giurisprudenza di Legittimità e quella Amministrativa concordano su un fatto: la prova del subito danno da "perdita da chance" deve essere fondato su circostanze concretamente riscontrabili. Ciò posto, vale qui richiamare il persuasivo orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2002, n. 686, e 15 aprile 2003, n. 1945; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 11 marzo 2004, n. 613), secondo cui il risarcimento da perdita di chance presuppone che sussista una consistente probabilità di successo, onde evitare che diventino ristorabili anche mere possibilità statisticamente non significative.