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giovedì 2 agosto 2012

AVVOCATI_ISERNIA, FALLIMENTO DATORE DI LAVORO

FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO – CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ – SOSPENSIONE DEL RAPPORTO LAVORATIVO – CONSEGUENZE In caso di fallimento del datore di lavoro, ove vi sia cessazione dell'attività aziendale, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, in quanto il diritto alla retribuzione – salvo il caso di licenziamento dichiarato illegittimo – non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto, ma presuppone, per la natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Ne consegue che, per effetto della dichiarazione di fallimento e fino alla data della dichiarazione del curatore ex art. 77, comma secondo, l. fall., non essendovi un obbligo retributivo per l'assenza di prestazione lavorativa, non è configurabile un credito contributivo previdenziale. Testo Completo: Sentenza n. 7473 del 14 maggio 2012

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