A TEMPO DI BLOG

Seguici!
Formazione e Informazione in Tempo Reale

lunedì 11 ottobre 2010

ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE RILEVA ANCHE IN CASO DI AVVENUTA NOTIFICA.VIOLAZIONE DI LEGGE.

•ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE RILEVA ANCHE IN CASO DI NOTIFICA.VIOLAZIONE DI LEGGE.
Corte Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 15087/2010

Circolazione stradale - Art. 204-bis, 205 e 206 del Codice della Strada - Opposizione a cartella esattoriale - Termini e prescrizione - La circostanza che il Comune dimostri l'avvenuta notificazione del verbale, e quindi l'infondatezza dell'opposizione basata su tale motivo, non impedisce al Giudice del merito di prendere in esame l'eccezione di prescrizione della cartella esattoriale (cinque anni) quando tempestivamente formulata dall'opponente.



La Cassazione accoglie il ricorso avverso sentenza depositata in data 11 gennaio 2006, il Giudice di pace di (****), il quale rigettava l'opposizione proposta da ****. avverso una cartella esattoriale relativa al pagamento della sanzione amministrativa per la violazione del codice della strada di cui al verbale del 21 febbraio 2006, notificata in data 31 maggio 2005.
Il Giudice di pace, per quanto ancora qui rileva, rigettava il motivo di opposizione con il quale l'opponente faceva valere la mancata notificazione del verbale posto a fondamento della cartella esattoriale, rilevando che, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, detto verbale era stato notificato; e tale circostanza faceva venire meno anche l'eccezione di prescrizione.
Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28.
La sentenza impugnata sarebbe del tutto carente di motivazione quanto alla reiezione della eccezione di prescrizione, che avrebbe dovuto essere accolta ove si consideri che l'infrazione risaliva al 21 febbraio 1996, mentre la cartella esattoriale era stata notificata nel maggio 2005.
Il Giudice di pace ha invece ritenuto che l'amministrazione abbia correttamente proceduto alla formazione del ruolo, tenuto conto della mancata opposizione al verbale, che era così divenuto titolo esecutivo.
In realtà, osserva il ricorrente, le argomentazioni svolte dal Giudice di pace non appaiono affatto idonee a fondare il rigetto della eccezione di prescrizione, e risulterebbe altresì violato la L. n. 689 del 1981, art. 28, che, appunto, stabilisce in cinque anni il termine per la prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative.
Il ricorso è fondato nei sensi di seguito esposti.
Occorre innanzitutto premettere che l'opponente ha dedotto dinnanzi al giudice di pace di non avere ricevuto la notificazione del verbale di contestazione, al quale si riferiva la cartella esattoriale opposta. Il ricorrente ha quindi proposto un'opposizione recuperatoria che correttamente è stata trattata e decisa dal Giudice di pace di (OMISSIS) con il rito di cui alla L. n. 689 del 1981.
Tale essendo la domanda proposta, si deve aggiungere che la circostanza che il Comune abbia dimostrato l'avvenuta notificazione del verbale e quindi la infondatezza della opposizione basata su tale motivo, non impediva al Giudice del merito di prendere in esame l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dall'opponente.
Il Giudice di pace ha invece errato nel ritenere che l'avvenuta notificazione del verbale comportasse non solo il rigetto del relativo motivo di opposizione, ma anche il venire meno l'eccezione di prescrizione della cartella impugnata.

1 commento:

  1. Violazione di legge in caso di omesso esame dell'eccezione di prescrizione da parte del Giudice di Pace in tema di opposizione a cartelle esattoriali:lo stabilisce la Corte di Cassazione, statuendo altresì che l'avvenuta notifica non preclude al giudice di prime cure l'esame del merito.
    Diritto sostanziale ed eccezioni formali trovano un giusto equilibrio.

    RispondiElimina